Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 19/11/1999 n. 528

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

-Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;

- Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;

- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;";

b) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;";

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.";

e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere in- teressato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere

a) e b).";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uominigiorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese." ;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.".

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera

a), della legge 5 agosto 1978, n. 457."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)."

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;"

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonchè verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;";

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;";

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Art. 6.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori).

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)".

Art. 7.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".

 

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